Approvato dalla Direzione Nazionale il 27 febbraio 2022

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Articolo 1

L’iscrizione al Partito è il presupposto all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto all’art. 4 commi 1, 2, 5, e 7.

Articolo 2

L’iscrizione è individuale. Al momento dell’iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 3

  1. La quota per l’iscrizione al Partito Democratico è fissata in euro 15. Per gli anni 2022 e 2023 oltre a tale importo minimo è richiesto un contributo straordinario di euro 5.
  2. A livello regionale è possibile prevedere un ulteriore contributo straordinario in sede di tesseramento, con delibera adottata dalla Direzione regionale su proposta del Tesoriere regionale entro il 10 gennaio di ciascun anno. In sede di prima applicazione tale termine è fissato al 15 marzo 2022. Tale contributo straordinario non può in ogni caso superare l’importo di euro 20. Conseguentemente, il totale richiesto all’iscritto all’atto della richiesta di adesione non può superare l’importo di euro 40.
  3. Per gli iscritti di età compresa tra i 16 e i 26 anni, le quote e i contributi di cui al presente articolo sono ridotti del 50%.
  4. I contributi straordinari di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra i livelli nazionale e regionale/territoriale nei seguenti termini:
    a. il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l’80% al livello nazionale e per il 20% al livello regionale/territoriale;
    b. l’eventuale contributo fissato ai sensi del comma 2 è assegnato per l’80% al livello regionale/territoriale e per il 20% al livello nazionale.
  5. Per gli amministratori locali e i componenti delle assemblee legislative e degli esecutivi a livello regionale e nazionale, agli importi di cui ai commi 1 e 2 si somma un contributo straordinario, per gli anni 2022 e 2023, fissato nei termini seguenti:
    • Consiglieri comunali, nei comuni entro i 15.000 abitanti: euro 10.
    • Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni entro i 15.000 abitanti: euro 20.
    • Consiglieri comunali, nei comuni entro i 50.000 abitanti: euro 30.
    • Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni entro i 50.000 abitanti: euro 50.
    • Consiglieri comunali nei comuni sopra i 50.000 abitanti e città capoluogo: euro 60.
    • Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni sopra i 50.000 abitanti e città capoluogo: euro 80.
    • Consiglieri delegati o assessori delle Città metropolitane e delle province, qualora percepiscano un compenso per la carica: euro 100.
    • Consiglieri regionali e componenti delle Giunte regionali, sindaci delle Città metropolitane e presidenti di Regione: euro 250.
    • Parlamentari nazionali ed europei: euro 500.

Tali contributi sono ripartiti tra il livello nazionale e il livello regionale/territoriale secondo i criteri di cui al comma 4, lettera b.

  1. Le somme spettanti ai livelli regionali/territoriali, rappresentate dalla quota complessivamente versata per l’iscrizione, al netto del contributo straordinario spettante al livello nazionale, sono trasferite dalla Tesoreria nazionale alle Tesorerie regionali secondo le seguenti modalità: la Tesoreria nazionale provvede a erogare entro il 15 aprile dell’anno cui si riferisce il tesseramento un acconto pari al 90% delle quote di iscrizione ricevute al 31 marzo; entro il 15 luglio un acconto pari al 90% delle quote di iscrizione ricevute al 30 giugno; entro il 15 ottobre un acconto pari al 90% delle quote di iscrizione ricevute al 30 settembre. Il saldo dovuto è erogato il 31 gennaio dell’anno successivo. Le Tesorerie regionali/territoriali sono tenute a trasferire ai livelli provinciali e ai circoli le risorse spettanti secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti finanziari.

Articolo 4

  1. Il Dipartimento Organizzazione promuove ogni anno la campagna di iscrizione d’intesa con il Dipartimento Comunicazione e la Tesoreria nazionale, assicurando adeguata pubblicità.
  2. Il Dipartimento Organizzazione-Ufficio Adesioni nazionale monitora mensilmente l’andamento delle iscrizioni online e condivide gli aggiornamenti con le federazioni territoriali per gli adempimenti di cui all’articolo 7, attraverso opportune funzionalità del sito web www.partitodemocratico.it dedicato al tesseramento, ovvero attraverso supporti o applicazioni informatiche dedicate, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 5

Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale può iscriversi online sul sito www.partitodemocratico.it o attraverso supporti o applicazioni informatiche dedicate, ovvero presso la sede del Circolo territoriale, d’ambiente, tematico, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7.

Articolo 6

Possono aderire ad un circolo territoriale coloro che risiedono nella porzione territoriale di competenza del circolo stesso. Possono aderire ad un circolo d’ambiente, di lavoro o di studio, coloro i quali operano nell’azienda, ente o università presso cui si è costituito il circolo. Possono aderire ad un circolo tematico coloro i quali sono interessati allo specifico tema indipendentemente dalla residenza. Possono aderire al circolo online e al PuntoPD, tutti i cittadini domiciliati in Italia e all’estero, secondo lo specifico regolamento.

Articolo 7

  1. Nel caso di iscrizioni presso la sede del Circolo territoriale, d’ambiente, tematico, il Segretario del Circolo o un suo delegato dovranno riscontrare dai documenti dell’aspirante iscritto, pena la non validità dell’iscrizione, i seguenti dati obbligatori: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, numero di cellulare, estremi documento di identità e indirizzo di posta elettronica. Tali dati saranno inseriti a cura del segretario del circolo o del suo delegato nell’apposito form collegandosi alla pagina del sito web www.partitodemocratico.it dedicata al tesseramento, ovvero attraverso supporti o applicazioni informatiche dedicate. La richiesta di iscrizione è individuale e si perfeziona all’esito positivo della procedura. È fatto espresso divieto di pagare con lo stesso strumento di pagamento più di 3 iscrizioni. Non è consentito l’uso di carte di credito non nominative o prepagate.
  2. Limitatamente all’anno 2022, i segretari di circolo o i loro delegati possono richiedere al Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale che sia accolta la richiesta di iscrizione di coloro i quali, in quanto non titolari di conto corrente bancario o postale, possano effettuare il pagamento della quota di iscrizione soltanto in contanti. In questo caso, che può riferirsi a un numero massimo di richiedenti pari al 50% degli iscritti nello stesso circolo riferito al miglior risultato certificato del tesseramento negli anni 2019, 2020, 2021, il segretario di circolo o un suo delegato trasmette, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, al Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale la richiesta di tesseramento, accompagnata dalla descrizione dei motivi per i quali è stato necessario effettuare il pagamento in contanti. L’iscrizione si perfeziona con il versamento, da parte del segretario di circolo o di un suo delegato, delle corrispondenti quote di iscrizione sul conto corrente della Tesoreria nazionale dedicato, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale.

Articolo 8

Presso ogni Federazione provinciale/territoriale è costituito un Ufficio adesioni, nominato dall’organismo di garanzia del corrispondente livello organizzativo con il metodo del voto limitato. L’Ufficio adesioni redige mensilmente l’anagrafe degli iscritti, sulla base delle richieste di iscrizione effettuate ai sensi dell’articolo 7.

Articolo 9

Ogni circolo predispone un calendario di attività per promuovere l’iscrizione al Partito, assicurando adeguata e preventiva pubblicità. Presso ogni circolo è costituito un Ufficio Adesioni nominato dal Direttivo del circolo e rappresentativo del pluralismo interno, che affianca il Segretario del circolo per queste funzioni. Allorquando, sulla base dello Statuto e del Codice etico, il Direttivo del circolo ritenga che non vi siano i presupposti per il rilascio della tessera, è tenuto a comunicare, nelle modalità previste dall’articolo 4, le generalità della persona a cui si intende rifiutare l’iscrizione e le relative motivazioni all’Ufficio adesioni provinciale/territoriale e al Dipartimento Organizzazione Nazionale – Ufficio adesioni, che definisce la lista dei nominativi da inserire nell’anagrafe degli iscritti ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 10

Le tessere in formato digitale sono a disposizione delle Federazioni nell’apposita piattaforma di gestione iscritti online e possono essere scaricate dagli iscritti tramite link dedicato, previa conferma della Federazione territoriale e/o del Segretario di Circolo e dopo una procedura di autenticazione. Le tessere effettuate ai sensi e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2 vengono inviate in formato cartaceo dal Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale ad ogni Federazione provinciale/territoriale, che deve provvedere a consegnarle agli iscritti.

Articolo 11

L’Ufficio adesioni provinciale/territoriale condivide mensilmente l’elenco dei richiedenti l’iscrizione con le modalità previste dall’articolo 4. Con cadenza mensile l’ufficio adesioni provinciale/territoriale comunica all’Ufficio adesioni nazionale i nominativi degli eventuali iscritti che non possiedono i requisiti soggettivi previsti dallo Statuto del PD, con le relative motivazioni. L’Ufficio adesioni nazionale, all’esito delle verifiche conseguenti a tali segnalazioni o intervenendo d’ufficio, definisce la lista dei nominativi che l’Ufficio adesioni provinciale/territoriale inserisce nell’anagrafe degli iscritti, comprensiva degli iscritti con la modalità di cui all’articolo 7, comma 2, e l’eventuale elenco delle richieste rifiutate di cui all’articolo 9. L’Ufficio adesioni provinciale/territoriale aggiorna l’anagrafe degli iscritti con cadenza mensile e la condivide con l’Ufficio adesioni regionale. In caso di convocazione del congresso nazionale, regionale o di altro livello, l’Ufficio adesioni nazionale redige l’elenco degli iscritti aventi diritto al voto secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti per la celebrazione dei congressi suddetti.

Articolo 12

L’anagrafe degli iscritti, redatta secondo le modalità previste dall’articolo 11, è certificata dalla Commissione provinciale di Garanzia, che la ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti, entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell’anno di tesseramento. La certificazione dell’anagrafe viene trasmessa all’Ufficio adesioni regionale e all’Ufficio adesioni nazionale. In caso di mancato rispetto dei termini previsti, la certificazione è effettuata dall’Ufficio adesioni nazionale, sentita la Commissione Nazionale di Garanzia.

Articolo 13

In caso di accertati elementi di irregolarità, incompletezza o anomalie dell’anagrafe il Segretario nazionale, secondo le norme dello Statuto nazionale, potrà disporre una verifica o, ove ne ravvisi la necessità, provvedere alla nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del Partito o di parti di esse.

Articolo 14

Per gli eletti nelle istituzioni presupposto per il rilascio della tessera è l’avvenuto adempimento degli obblighi di contribuzione al Partito previsto dall’articolo 29, comma 2 dello Statuto nonché dai regolamenti finanziari dei diversi livelli territoriali e dall’articolo 3, comma 5 del presente Regolamento.

Articolo 15

Ai sensi dell’articolo 4, commi 9 e 10, dello Statuto nazionale, non è consentito il rilascio della tessera a persone appartenenti ad altri movimenti politici italiani o iscritte ad altri partiti politici italiani o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi diversi da quello del Partito Democratico, né alle persone fisiche già registrate nell’Anagrafe degli iscritti che, in occasione di elezioni amministrative, si siano candidate nell’anno in corso e in quello precedente in liste alternative al PD o comunque non autorizzate dal PD.

Articolo 16

Tenuto conto della diversità di situazioni sociali, geografiche e giuridiche nei Paesi esteri nei quali sono presenti circoli e federazioni del Partito Democratico, il Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale può definire modalità specifiche di realizzazione del tesseramento, nel rispetto del presente Regolamento.

Articolo 17

Il tesseramento è annuale, decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il presente Regolamento entra in vigore, in via sperimentale, dal 28 febbraio 2022.

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